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Stop alla distruzione dell’invenduto: come funziona il divieto UE in vigore da luglio 2026

Il settore del tessile e dell’abbigliamento si prepara a una rivoluzione strutturale. Sotto la spinta del Regolamento europeo Ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR), l’Unione Europea ha introdotto una stretta decisiva per azzerare gli sprechi della filiera della moda e imposto un obbligo di trasparenza: le aziende dovranno rendere pubbliche quantità, destinazione e modalità di gestione degli invenduti. Un passaggio importante, perché renderà visibile un dato finora rimasto quasi sempre interno alle stesse aziende.

Origine e motivazioni

La misura nasce dalla necessità di rendere i prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili, colpendo una delle pratiche più controverse del fast fashion e del lusso: l’eliminazione fisica della merce rimasta nei magazzini. L’Europa punta a trasformare la gestione degli stock in un modello circolare, anticipando il piano di lavoro Ecodesign atteso per il 2027.

I tempi del divieto

L’applicazione del divieto di distruzione per abbigliamento, tessili e calzature avverrà in modo graduale per consentire la riorganizzazione della logistica aziendale:

  • Dal 19 luglio 2026: l’obbligo scatta per le grandi imprese.
  • Dal 2030: il divieto si estenderà anche alle medie imprese.

Accanto allo stop di distruzione, con il mese di febbraio 2027 diverrà effettivo l’obbligo di trasparenza (tramite un formato unico standardizzato): le aziende dovranno pubblicare online o nel report di sostenibilità le quantità e la destinazione dei prodotti scartati.

Le deroghe ammesse

Attraverso un atto delegato adottato il 9 febbraio 2026, l’UE ha definito le uniche circostanze in cui la distruzione dell’invenduto resta giustificata. Le deroghe principali includono:

  • Sicurezza e conformità: prodotti pericolosi, contaminati o non conformi al diritto UE per i quali la riparazione non è fattibile o conveniente.
  • Proprietà intellettuale: beni che violano marchi e brevetti (es. contraffazione) o protetti da accordi di licenza scaduti.
  • Limiti tecnici: merci danneggiate o con difetti di fabbrica non riparabili, oppure dove risulta impossibile rimuovere loghi e marchi protetti.
  • Mancato ritiro: prodotti offerti in donazione a enti dell’economia sociale (per almeno otto settimane sul sito web o a tre enti diversi) e rifiutati.

L’onere della prova spetta all’azienda: l’applicazione di una deroga richiede la conservazione dei documenti per 5 anni.

Per ogni chiarimento, contatta il consorzio Ecotessili.