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Stop alla distruzione dell’invenduto tessile: dal 19 luglio in vigore i divieti UE

Entra in vigore il 19 luglio 2026 il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti per le grandi imprese. La misura, introdotta dal Regolamento UE 2024/1781 (Ecodesign – ESPR), punta a ridurre i rifiuti e a promuovere l’economia circolare. Il provvedimento coinvolgerà progressivamente tutta la filiera secondo una precisa roadmap.

Le scadenze per le imprese

  • Grandi imprese: stop alla distruzione dal 19 luglio 2026; obbligo di reportistica dal 2 marzo 2027.
  • Medie imprese: entrambi gli obblighi scatteranno dal 19 luglio 2030.
  • Micro e piccole imprese: sono previste esenzioni e ampie moratorie.

Cosa non si può più distruggere?

Il divieto (Allegato VII) colpisce i prodotti tessili rimasti invenduti, i surplus di magazzino e i resi dei consumatori non ricollocati. In particolare:

  • capi di abbigliamento e accessori (anche in pelle, maglia o tessuto).
  • calzature di ogni genere e materiale.
  • cappelli e copricapi.

La strategia UE: prevenzione e trasparenza

Per evitare le sanzioni, le aziende dovranno attuare misure preventive (Art. 23) come l’ecoprogettazione, il ricondizionamento dei capi, l’ottimizzazione delle scorte e le donazioni solidali. Inoltre, le grandi imprese dovranno pubblicare online un report annuale sulla gestione dell’invenduto per garantire massima trasparenza.

Le deroghe consentite

La distruzione resta concessa solo in casi eccezionali e documentati, come:

  • prodotti pericolosi, danneggiati o contaminati;
  • vincoli di proprietà intellettuale o marchi contraffatti;
  • offerte di donazione rifiutate da almeno tre enti diversi.

Anche in caso di deroga, le aziende dovranno privilegiare il riciclaggio rispetto all’incenerimento (valorizzazione energetica) e conservare i documenti giustificativi per 5 anni.