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Stop al greenwashing: in vigore le sanzioni del D.Lgs. 30/2026

Dal 27 settembre 2026 sono ufficialmente in vigore in Italia le sanzioni del D.Lgs. 30/2026, il provvedimento che punisce severamente le asserzioni ambientali generiche o non dimostrate. Il decreto recepisce la Direttiva UE 2024/825 (EmpCo) e modifica il Codice del Consumo, inserendo a tutti gli effetti il greenwashing tra le pratiche commerciali scorrette.
Le nuove regole colpiscono direttamente la comunicazione aziendale su tutti i canali (siti web, e-commerce, etichette e social) e impattano con forza il settore tessile, da sempre sotto la lente d’ingrandimento per i claim legati alla sostenibilità. Da oggi lo slogan d’impatto non basta più: ogni dichiarazione deve coincidere rigorosamente con la conformità e la tracciabilità della filiera produttiva.

Cos’è il D.Lgs. 30/2026

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, nasce per rafforzare la tutela dei consumatori e promuovere la trasparenza ambientale e sociale. Per il comparto moda e tessile, l’obiettivo della norma è chiaro:

  • Contrastare le dichiarazioni ingannevoli (es. “collezione conscia” o “capo amico della natura” senza dati a supporto).
  • Sostenere l’economia circolare attraverso la diffusione di informazioni chiare, tracciabili e veritiere sulla composizione e sul fine vita dei tessuti.
  • Introdurre vincoli di legge stringenti per le aziende e i professionisti del marketing nella promozione di prodotti con caratteristiche “green”.
Cosa cambia per la comunicazione del settore tessile

La normativa definisce con precisione i confini tra informazioni verificabili e dichiarazioni generiche. Diventano formalmente pratiche scorrette:

  • Claim generici: l’utilizzo di termini come “ecologico”, “green”, “sostenibile” o “etico” applicati a capi d’abbigliamento o filati se privi di prove concrete, scientifiche e facilmente accessibili.
  • Bollini e label ingannevoli: l’adozione di etichette di sostenibilità o loghi “ambientali” creati internamente dall’azienda e non basati su un sistema di certificazione ufficialmente riconosciuto.
  • Confronti non trasparenti: la comparazione tra un filato riciclato e uno vergine senza esplicitare i criteri di confronto, le metodologie di calcolo e i dati aggiornati.
Gli obblighi di legge per i brand e i produttori

Per garantire la conformità ed evitare pesanti sanzioni, il D.Lgs. 30/2026 impone alle aziende della filiera tessile obblighi tassativi:

  • Verifica preventiva: ogni environmental claim deve essere convalidato e fondato su prove oggettive e scientificamente verificabili (es. studi LCA – Life Cycle Assessment).
  • Certificazioni ufficiali e indipendenti: è vietato esporre marchi di sostenibilità autodichiarati. Sono ammessi solo sistemi certificati approvati da autorità pubbliche o verificati da organismi terzi indipendenti (come gli standard internazionali riconosciuti nel tessile).
  • Trasparenza metodologica: nei confronti tra prodotti o materiali diversi, l’azienda deve rendere pubblici i criteri tecnici e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati.
  • Specificità dell’informazione: stop alle formule vaghe. È obbligatorio specificare se il claim si riferisce all’intero capo, solo al filato principale, al packaging o a una singola fase del ciclo di vita (es. la tintura).

Ecotessili supporta le imprese della filiera nella transizione ecologica e nell’adeguamento normativo, promuovendo una cultura della sostenibilità tessile che sia trasparente, misurabile e pienamente in linea con le disposizioni di legge vigenti.