Alla fine dello scorso mese di dicembre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE – ha avviato la consultazione per definire lo Schema di Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti tessili (end of waste) ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Come ricorda il MASE, nel marzo 2020, la Commissione europea ha adottato il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare che dà priorità a sette settori, tra cui il settore tessile. Due anni dopo ha poi adottato la Strategia per prodotti tessili sostenibili e circolari, che si propone di rafforzare la competitività industriale e l’innovazione nel settore, promuovere il mercato Ue di prodotti tessili sostenibili e circolari, compreso il mercato del riutilizzo, e incoraggiare le imprese a dare priorità al riciclaggio delle fibre tessili. L’Italia ha indicato il 1° gennaio 2022 quale data di avvio dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, anticipando, di fatto, di tre anni la scadenza fissata dalla Direttiva europea 851/2018.
Alla luce del contesto di riferimento nazionale ed europeo, il Ministero ha dunque avviato, con il supporto di ISPRA e ISS, il procedimento per la definizione dello Schema di Regolamento recante la disciplina End of waste (approvato con decreto ministeriale n.342/2022), composto da 8 articoli e 3 allegati, che stabilisce i flussi di rifiuti interessati (tra i quali ad esempio quelli corrispondenti ai Codici EER: 04 02 09 ovvero fibre impregnate, elastomeri, plastomeri; 04 02 21, rifiuti da fibre tessili grezze; 04 02 22, rifiuti da fibre tessili lavorate; 04 02 99, rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili invenduti; i prodotti tessili identificati con Codice 19 12 08 e l’abbigliamento – Codice 20 01 10 – limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo).
Lo Schema di regolamento definisce anche i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità e gli obblighi documentali.
I criteri End of waste da rispettare sono contenuti nell’allegato 1 al Regolamento, mentre nell’allegato 2 sono indicati gli scopi per i quali possono essere utilizzati le fibre tessili recuperate e il materiale tessile fibroso recuperato.
Durante la fase di consultazione, che si è concluderà entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero, potranno essere inviate proposte di integrazione e/o modifica del testo, utilizzando la scheda disponibile qui.
Per ogni chiarimento il consorzio Ecotessili è a disposizione.